Gli stabilimenti balneari possono vietare di portare cibo in spiaggia e perquisirti all’ingresso?

In estate è frequente sentire i clienti degli stabilimenti balneari lamentarsi del divieto di portare cibo e bevande da casa e di vere e proprie perquisizioni in spiaggia. E’ davvero legittimo questo atto? Assolutamente no, facciamo chiarezza.

11 Agosto 2023
11:00
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Gli stabilimenti balneari possono vietare di portare cibo in spiaggia e perquisirti all’ingresso?
Dottoressa in Giurisprudenza
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Finalmente l’estate ed ecco i tanti bagnanti riversarsi verso le spiagge e i lidi a conduzione privata.

Al momento dell’ingresso però l’amara sorpresa: la richiesta di controllare le borse e il categorico divieto di portare cibo o bevande dall’esterno.

Ecco quindi la pratica odiosa che, senza troppe spiegazioni da parte di alcuni gestori degli stabilimenti balneari, vieterebbe ai clienti di poter portare le borse frigo e l’obbligo di controllare il contenuto delle proprie borse.

L’ordinamento riconosce al cittadino il diritto di poter mangiare in spiaggia, potendo portare con sé dei sandwich o dell’acqua, ma affidandosi al buon senso di non lasciare rifiuti e rispettare i luoghi in cui ci si trova.

Il gestore dello stabilimento che voglia controllare (anzi, ispezionare) le borse dei clienti commette ben due reati secondo il nostro ordinamento.

Cerchiamo di fare chiarezza.

I lidi possono vietare di portare cibo da casa?

La risposta è no. 

Il gestore dello stabilimento balneare non può vietare in alcun modo ai clienti di portare con sè borse frigo, borracce o panini

Infatti, la richiesta avanzata dal gestore privato del lido (oppure dal suo personale) di dover ispezionare, e quindi controllare, il contenuto delle borse dei bagnanti non ha alcun fondamento normativo e non esistono ragioni di igiene o salute pubblica, se non la richiesta di attenersi al decoro del luogo dove ci si trovi.

A pronunciarsi nella stessa direzione c’è anche l’Unione Nazonale Consumatori che, con rferimento a fatti analoghi verificatisi nel 2022 presso Bacoli (Napoli), ha redarguito i gestori degli stabilimenti, ritenendo questo voler controllare i bagnanti come “una dichiarazione sbagliata strumentalizzata per vessare i consumatori”.

Chi può fare perquisizioni e ispezioni?

Ricordiamo che le ispezioni, le perquisizioni e il sequestro sono atti di esclusiva competenza dell’Autorità giudiziaria.

Per cui il gestore del lido non può:

  • perquisire il cliente;
  • ispezionare le borse del bagnante;
  • sequestrare la borsa frigo, le borracce o i panini portati da casa;
  • vietare l’ingresso in spiaggia.

Le perquisizioni e le ispezioni sono atti di indagine disposti dall’Autorità giudiziaria per ricercare prove e indizi del reato: nulla a che vedere con l’attività condotta da chi gestisca uno stabilimento balneare.

Controllare la borsa al momento di ingresso presso il lido equivale a tutti gli effetti ad un’ispezione che non può mai essere disposta da un privato cittadino, così come il gestore del lido.

Allo stesso modo, è bene specificare inoltre che il gestore dello stabilimento non può neppure sequestrare la borsa del cliente perchè anche il sequestro è un atto tipico ed esclusivo dell’Autorità giudiziaria.

Via libera quindi al portare in borsa cibo e bevande nello stabilimento, ma comunque nel pieno rispetto del decoro e senza sfoggiare tavole imbandite.

Perquisizioni ai bagnanti in spiaggia: sono legali?

A voler far chiarezza, a meno che non si tratti della Polizia giudiziaria, è vietato sequestrare, perquisire o ispezionare i cittadini.

Nel caso delle perquisizioni in spiaggia, il proprietario del lido che compia questo gesto commette due reati descritti dalla legge:

  • Art. 610 c.p., Violenza privata e secondo cui nessuno può costringere illecitamente qualcuno a tollerare o fare qualcosa, pena la reclusione fino a 4 anni.

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma”.

  • Art. 347 c.p., Usurpazione di funzioni pubbliche ovvero il reato commesso da chi compia atti inequivocabilmente riconducibili all’Autorità non avendone diritto o qualifica (come le perquisizioni o le ispezioni) e che è punito con la reclusione fino a 2 anni

Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza”.

In conclusione, il cliente che si ritrovi a subire il controllo della propria borsa, o peggio ancora a non poter mangiare o bere ciò che ha portato da casa è vittima di un comportamento illegittimo da parte del gestore dello stabilimento balneare.

L’unico limite è rispettare il luogo in cui ci si trova, attenendosi al decoro della spiaggia.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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